(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 22 aprile 2009) 
 
 
                                    
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che con deliberazione della Giunta  regionale  6  agosto
2008, n. 1580 e' stato istituito  il  Servizio  pari  opportunita'  e
politiche giovanili, nel quale sono  confluite  competenze  gia'  del
Servizio pari  opportunita'  e  del  Servizio  attivita'  ricreative,
sportive e politiche giovanili (oggi Servizio attivita' ricreative  e
sportive); 
    Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n.  0217/Pres.  le
competenze in materia di pari opportunita' e politiche giovanili sono
state delegate  all'Assessore  regionale  al  lavoro,  universita'  e
ricerca e  che  conseguentemente  il  Servizio  pari  opportunita'  e
politiche giovanili e' stato  incardinato  nella  Direzione  centrale
lavoro, universita' e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente  e
funzionalmente; 
    Visto l'art. 15, comma 5-bis, della  legge  regionale  23  maggio
2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento
e sostegno delle  iniziative  a  favore  dei  giovani)  e  successive
modifiche, che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  sostenere
spese per la realizzazione diretta di iniziative di valore sociale  e
culturale a favore dei giovani; 
    Visto l'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n.
12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge  regionale  16
aprile  1999,  n.  7)  e  successive  modifiche,  in  base  al  quale
l'Amministrazione regionale realizza proprie iniziative  per  attuare
politiche di pari opportunita' tra donna e uomo; 
    Visto l'art. 4 della  legge  regionale  30  aprile  2003,  n.  12
(Disposizione collegate  alla  legge  finanziaria  2003)  esuccessive
modifiche, recante disposizioni' in merito  all'acquisto  di  beni  e
servizi; 
    Visti l'art. 1 della legge  regionale  29  ottobre  1965,  n.  23
(Sovvenzioni, contributi,  sussidi  e  spese  dirette  per  finalita'
istituzionali)    e    successive    modifiche,     che     autorizza
l'Amministrazione regionale a sostenere  spese  dirette,  l'art.  184
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) e
l'art. 8, comma 52, della legge regionale  26  febbraio  2001,  n.  4
(Legge finanziaria 2001) che prevedono tipologie di spesa analoghe; 
    Richiamato il regolamento per l'acquisizione in economia di  beni
e  servizi  da  parte  del  Servizio  Pari  Opportunita'  e  per   la
valutazione della congruita' sui contratti nei  quali  sia  parte  il
Servizio medesimo, emanato con proprio decreto 10 settembre 2007,  n.
0277/Pres.; 
    Considerato che appare opportuno, oltre che necessario, estendere
l'applicazione di detto regolamento a  tutte  le  attivita'  del  neo
costituito  Servizio  pari  opportunita'   e   politiche   giovanili,
provvedendo   contestualmente   a    una    revisione    approfondita
dell'articolato, con l'inserimento  di  norme  adeguate  al  fine  di
consentire una piu' agile gestione per l'acquisizione in economia  di
beni e servizi, fermi restando i principi della vigente normativa  in
materia, con  specifico  riferimento  ai  limiti  di  valore  e  alle
procedure poste a salvaguardia di un corretto rapporto  tra  pubblica
amministrazione e soggetti fornitori; 
    Preso  atto  che  appare  necessario  procedere  anche  a   delle
modificazioni formali per adeguare  il  testo  del  regolamento  alle
necessita' del neo istituito Servizio; 
    Visto  lo  schema  di  regolamento  predisposto  dalla  Direzione
centrale lavoro, universita' e ricerca - Servizio pari opportunita' e
politiche giovanili; 
    Ritenuto di poter procedere all'approvazione del  regolamento  di
cui si tratta, nella considerazione  che  corrisponde  alle  esigenze
operative del Servizio pari opportunita' e politiche giovanili  e  ai
principi della normativa di settore; 
    Richiamata la legge di contabilita' regionale 8 agosto  2007,  n.
21; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli - Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile  2009  n.
776; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
Regolamento recante «Modifiche al regolamento per  l'acquisizione  in
economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari opportunita'  e
per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte
il Servizio  medesimo,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 10 settembre 2007, n. 277», nel testo  allegato  al  presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO